Sta per finire l’annosa questione delle cartelle Equitalia: si è fatto un gran parlare, negli ultimi tempi, della liquidazione del gruppo Equitalia e della relativa rottamazione delle cartelle di pagamento. La notizia ha fatto il giro delle imprese di lavoro, ma anche di tanti cittadini privati che, per un motivo o per l’altro, erano incappati nelle maglie dell’ente di riscossione e si erano visti giungere a casa cartelle Equitalia, corredate di interessi di mora e spese aggiuntive.
In questo articolo, ci proponiamo di spiegare in parole semplici, ma al tempo stesso esaurienti, chi, fra i debitori dello Stato, potrà tirare un sospiro di sollievo; in cosa consista la definizione agevolata della legge; e in quali termini e modalità far richiesta agli sportelli dell’Agente della riscossione.
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Il decreto legge n. 193/2016, successivamente modificato dalla Legge n. 225/2016, entrata in vigore dal 3 dicembre ultimo scorso, stabilisce che possano avvalersi della norma tutti coloro che risultano in carico al gruppo Equitalia per l’arco temporale che va dall’anno 2000 al 2016 compreso.
Chi presenterà domanda in tempo utile, dovrà pagare esclusivamente le somme residue contestate inizialmente, senza l’aggiunta delle sanzioni e degli interessi di mora maturati nel tempo. Per quanto concerne le multe stradali, poi, si potrà evitare di pagare gli interessi di mora e le altre maggiorazioni contemplate dalla legge.
Come applicare la rottamazione delle cartelle Equitalia
Sarà la stessa Equitalia ad inviare per posta al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, la trasmissione delle somme spettanti al 31 dicembre 2016. Tutte le informazioni, in ogni caso, sono accessibili anche agli sportelli dell’Agente della riscossione o direttamente sul sito online www.gruppoequitalia.it.
Per aderire all’iniziativa, il contribuente dovrà utilizzare l’apposito modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, scaricabile dal sito o fruibile presso gli sportelli del gruppo Equitalia. I termini per presentare la dichiarazione scadono il 31 marzo 2017.
Detto modulo va consegnato fisicamente allo sportello, o, in alternativa, inviato per posta elettronica agli indirizzi riportati sul modulo stesso.
Vediamo ora le tematiche che presentano casi particolari
C’è chi, per esempio, avendo già presentata la dichiarazione, si trova nella necessità di doverla integrare con quegli importi che sono stati affidati all’agenzia per l’anno 2016 e non sa come muoversi. Niente paura: sarà sufficiente presentare un’ulteriore dichiarazione, utilizzando ancora una volta il modello DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e indicando, in questo caso, soltanto le somme mancanti all’appello. Il tutto, entro la data improrogabile del 31 marzo 2017.
Molti contribuenti che hanno in corso un contenzioso con Equitalia, si stanno domandando se possono rientrare nella richiesta agevolata. La risposta è positiva, se nel modulo si dichiara esplicitamente di rinunciare ai contenziosi che riguardano quelle cartelle Equitalia per le quali si chiede la moratoria.
Altri si domandano se possa aderire alle agevolazioni del decreto legge n. 193/2016 pure chi abbia già concordato con il Gruppo in questione un piano di rateizzazione degli importi dovuti. Anche in questo caso la risposta è affermativa, previo pagamento delle rate che scadono dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
E veniamo ora ai termini in cui l’Agenzia di riscossione comunicherà al contribuente le somme da corrispondere e in quali date. La Legge stabilisce che l’Agenzia debba notificare il totale della somma dovuta entro il 31 maggio 2017, allegando i bollettini di pagamento con i relativi importi e scadenze.
Per quanto riguarda, poi, l’eventuale rateizzazione della somma dovuta, questa deve essere richiesta nel modello di dichiarazione, ed è possibile fino a un massimo di 5 rate. In questo caso, l’Agenzia si premunirà di inviare bollettini RAV precompilati che dovranno essere onorati rispettando le date di scadenza. Nel caso si opti, invece, per il pagamento in un’unica soluzione, la scadenza avverrà nel mese di luglio 2017.
Non soltanto negli sportelli dell’Agente della riscossione
Vediamo ora le modalità di pagamento e il luogo fisico dove effettuarlo. È possibile scegliere la domiciliazione bancaria, previa richiesta sul solito modulo di dichiarazione. Altrimenti, ci si può recare in banca, per un bonifico; o, per i più tecnologici, utilizzare la propria home banking. Il pagamento è altresì possibile anche negli uffici postali; nelle tabaccherie, per mezzo dei circuiti Sisal e Lottomatica; e infine agli sportelli di Equitalia, o sul suo sito online, ovvero con la speciale App Equiclick.
È bene sapere, però, che le agevolazioni di legge si perdono nel caso si salti anche soltanto una rata, oppure se il pagamento risulti inferiore al dovuto o versato in ritardo. In questi casi, comunque, gli importi corrisposti saranno considerati come acconto dell’ammontare totale e non perduti. Ma va da sé che sarebbe un vero peccato perdere l’occasione di risparmiare quelle somme che interessi di mora e spese aggiuntive erano andate a gravare sul debito iniziale.
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